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Dal 1° luglio 2022 entra in vigore il D.Lgs 116/2020 che prevede l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi, che consiste nell’onere di identificare i materiali di imballaggio secondo la decisione 129/97/CE, e di indicare la corretta gestione a fine vita degli imballaggi destinati al consumatore finale)
Tutte le aziende del settore avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale che sono già immessi in commercio o che sono già provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2022, fino a esaurimento delle scorte.
In primo luogo, è necessario puntualizzare che l’etichettatura ambientale deve essere prevista per tutte le componenti SEPARABILI MANUALMENTE.
Per separabile manualmente si intende la componente che possa essere separata dal corpo principale dell’imballaggio senza rischi per la salute umana senza usare altri strumenti o utensili oltre alle mani.
L’etichettatura ambientale deve essere apposta:
- Sulle singole componenti separabili, o
- Sul corpo principale dell’imballaggio, o
- Sulla componente sulla quale troviamo l’etichetta
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE
Le informazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta ambientale sono:
- TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO, tramite descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica, es. “Bottiglia”
- IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE, tramite codifica apposita. Es. PET1
- FAMIGLIA DEL MATERIALE E INDICAZIONE SULLA RACCOLTA. Questa informazione può essere indicata in due diverse modalità: Nel primo caso, è possibile utilizzare lo schema proposto da Vademecum del CONAI, che prevede l’indicazione della famiglia del materiale, seguito dal tipo di raccolta (differenziata/indifferenziata). Il secondo metodo, invece, già largamente introdotto dalle aziende, prevede prima l’indicazione del tipo di raccolta (differenziata/indifferenziata) e, qualora si tratti di raccolta differenziata, l’indicazione del materiale di riferimento.
Le informazioni facoltative, invece, comprendono:
- Indicazioni aggiuntive di SUPPORTO AL CONSUMATORE, es. come trattare il rifiuto – separare l’etichetta
- Indicazioni aggiuntive sulle CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELL’IMBALLAGGIO, cioè eventuali informazioni che indichino se l’imballaggio sia:
- RICICLABILE, qualora conforme alla norma UNI EN 13430:2005 e/o relativi marchi, se applicabile
- CONTENUTO DI materiale RICICLATO
- COMPOSTABILE, se conforme alla norma UNI EN ISO 13432:2002
- Aderisce a: consorzi di filiera, CONAI o altri sistemi EPR (di responsabilità estesa del produttore)
Si precisa che le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita, dovrebbero essere apposte su ciascuna componente.
Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.
Se doveste ordinare nuove etichette vi consiglio di farlo secondo le nuove indicazioni giuridiche.